Il 5×1000 dal punto di vista economico e giuridico

Il 5 per mille è stato introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria 2006. Per il contribuente si tratta di uno strumento che equivale ad una modalità di finanziamento delle organizzazioni del mondo non profit, ONLUS, ONG, ecc… A differenza delle semplici donazioni, ciò non comporta nessun tipo di onere perché all’ente prescelto dal cittadino viene destinata direttamente una quota dell’IRPEF, Imposta sul reddito delle persone fisiche. Per lo Stato italiano, invece, rappresenta una forma di spesa, poiché vincola parte del gettito dell’imposta sui redditi alle finalità indicate dal contribuente stesso. Per la dottrina giuridica, il 5 per mille viene ritenuto un esempio di sussidiarietà fiscale.

 

È chiaro, quindi, come al contribuente venga riconosciuta una specie di legittima “sovranità”, perché egli stesso può decidere a chi destinare una parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche. Inoltre c’è da considerare non solo la “sovranità”, ma anche un principio di “responsabilità”, in quanto il cittadino deve individuare le organizzazioni e gli enti idonei al finanziamento proprio con le risorse pubbliche.

 

Il 5 per mille poi si collega anche all’art. 118, quarto comma della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

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